Il DPCM 23 marzo 2020, in vigore dal 23/03 al 3/04 2020, detta nuove restrizioni contro l’emergenza Covid 19 e sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali non ritenute essenziali. Tali attività avranno due giorni per sospendere o riconvertire l’attività in smartworking. Le attività ritenute essenziali per il paese proseguiranno: tra queste si annoverano i servizi di vigilanza privata e i servizi ad essi connessi, oltre alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ritenute essenziali.
I servizi di vigilanza privata e servizi connessi ai sistemi di vigilanza e installazione di impianti sono indicati ai codici Ateco 80.01 Servizi di Vigilanza Privata, 80.02 Servizi Connessi ai Sistemi di Vigilanza e 43.2 Installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.
Si segnala che nel novero delle attività essenziali di vigilanza privata vanno di necessità ricomprese anche le attività di sicurezza fiduciaria che sono di supporto al funzionamento delle attività essenziali (pensiamo solo ai servizi di security nella grande distribuzione organizzata).
Tali attività – come indicato in una nota congiunta al Governo delle varie Associazioni di categoria, con in testa UNIV , Unione Nazionale Imprese di Vigilanza Privata – sono classificate con una pluralità di codici Ateco. Le Associazioni si riservano di indicare ai Ministeri di competenza i diversi codici che attualmente ricomprendono le attività di sicurezza integrata.
Per le attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera, le aziende devono comunicare al Prefetto della provincia dell’attività produttiva interessata quali sono le realtà beneficiarie dei servizi/prodotti attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può decidere di sospendere queste attività: fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, la stessa è però legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.