Visto il rapidissimo susseguirsi di decreti, circolari, delibere e note informative ed interpretative che ci pervengono quotidianamente da più organi ed istituzioni, sintetizziamo in un'unica notizia diverse comunicazioni di interesse per gli Associati UNIV, Unione Nazionale Imprese di Vigilanza Privata. Il dettaglio di ciascun punto è reperibile negli allegati.
1) Si anticipa il testo dell'ultimo DPCM, in corso di pubblicazione in GU, che proroga dal 3 al 13 aprile 2020 le restrizioni attualmente vigenti, introducendo come novità la sospensione di eventi, competizioni sportive e sedute di allenamento degli atleti all’interno di impianti sportivi.
2) La Circolare 5 del 20 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento "esecutivi" (emessi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n.78 del 2010), a seguito dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia. Secondo tale decreto, è prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Per gli avvisi di accertamento cd. esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il termine di pagamento (che ricomincia a decorrere dal 16 aprile). Per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento, è differito alla fine del periodo di sospensione.
3) La segreteria UNIV sta inviando, in base alla regione di appartenenza, gli accordi quadro regionali per lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese. Per alcuni di essi sono allegate anche le comunicazioni di ordine tecnico relative alle procedure informatiche.
4) Il premio per chi ha lavorato in sede nel mese di marzo 2020 (100 euro che non concorrono a formare il reddito) verrà riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, sono istituiti dei codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP). In allegato tutti i dettagli nella risoluzione 17/e dell'Agenzia delle Entrate.
5) Il tempo richiesto per indossare e togliere la divisa rientra nell'orario di lavoro? Lo ha chiesto l'UGL in un interpello al ministero del lavoro, che ha risposto: “l’attività di vestizione e di svestizione va inclusa nell’orario di lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla giurisprudenza, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. Viceversa, non è riconducibile ad orario di lavoro l’ipotesi in cui i lavoratori non siano obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l’obbligo di dismetterla alla fine dell’orario, lasciandola in sede. In tali ultime ipotesi, infatti, il lavoratore resta libero di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa”.
Scarica All DPCM 1 aprile 2020
Scarica ML interpello-1-2020
Scarica il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi 196815
Scarica Risoluzione_n.17_del_31_03_2020