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03 luglio 2020


Novità di interesse per il settore

Di seguito una rassegna delle principali novità di natura fiscale, previdenziale e giuslavoristica di interesse per il settore della sicurezza e vigilanza privata.

1) Il DPCM del 27 giugno 2020 differisce, dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020, i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del “Decreto Rilancio”, che cancella il saldo Irap 2019 e la prima rata di acconto Irap 2020.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2020, le somme dovranno essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

2) L’INPS, con circolare n. 78/2020, fornisce istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di CIGO, di CIGD, limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate

3) L’INPS, con circolare n. 77/2020, fornisce istruzioni per la gestione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. L’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

4) L’INPS, in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale, con messaggio n. 2584/2020, fornisce le prime indicazioni sul riconoscimento della tutela previdenziale della malattia per i lavoratori posti in quarantena o permanenza domiciliare, in attuazione dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020. Com’è noto, il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva, della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, a cui si aggiunge l’integrazione retributiva dovuta in base al CCNL (con conseguente copertura contributiva). Inoltre, tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto. Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26). L’INPS precisa che la malattia per COVID – 19 rientra nella consueta gestione della malattia.

5) Con avviso del 22 giugno 2020 il Ministero del Lavoro ha integrato la sezione del sito dedicata alle modalità operative per la compilazione della domanda CIGD per le aziende multilocalizzate, comunicando che è in corso di registrazione il Decreto interministeriale n. 9/2020 con il quale si dispone che i datori di lavoro - le cui unità produttive/operative siano site in 5 o più Regioni e abbiano già fatto richiesta del trattamento di CIGD, ma abbiano avuto un’autorizzazione per un periodo inferiore alle 9 settimane - presentino istanza al Ministero del Lavoro per il completamento delle settimane fruibili, con le medesime modalità telematiche (CIGSonline) con cui hanno presentato la prima istanza. Nel medesimo Decreto, viene, altresì, indicato che i datori di lavoro che abbiano già ottenuto un’autorizzazione alla concessione del trattamento di CIGD dalla Regione competente, ovvero, da parte del Ministero in caso di aziende plurilocalizzate (unità produttive/operative site in cinque o più Regioni) per complessive 9 settimane, presentino istanza all'INPS per i periodi successivi fino a massimo 14 settimane.

Si allega infine la Guida INPS al servizio per richiedere le indennità Covid-19 previste dal DL Rilancio.

Circolare numero 77 del 27-06-2020

Indennità Covid 19. Guida Inps

Messaggio numero 2584 del 24-06-2020

Circolare numero 78 del 27-06-2020