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20 agosto 2020


Decreto Agosto: importanti novità su Cigd e licenziamenti

È disponibile in GU il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), in vigore dal 15 agosto 2020. Il provvedimento prevede novità e proroghe di alcuni dei sostegni economici già previsti dal decreto Cura Italia e successivamente confermati con il Decreto Rilancio. Tra le principali misure introdotte figurano interventi e risorse per il lavoro, quali: sgravi contributivi, nuove indennità da 600 e 1.000 euro, proroghe per Cassa Integrazione e Reddito di emergenza e un ulteriore bonus baby-sitter, oltre a misure riguardanti il lavoro e la possibilità di rateizzare gli adempimenti fiscali. Di seguito una rapida disamina delle novità di maggior interesse per il settore sicurezza e vigilanza privata.

CASSA INTEGRAZIONE
La CIG, anche in deroga, con causale COVID19 è prolungata per un totale di 18 settimane, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Sono quindi state aggiunte ulteriori 9 settimane: per accedere a questo secondo periodo di Cassa, però, l’azienda deve essere stata già autorizzata a fruire delle precedenti 9 settimane.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 2020 è previsto l’esonero contributivo totale, per un massimo di 6 mesi, per tutte le aziende che assumono a tempo indeterminato – anche in casi di conversione di un rapporto di lavoro a termine – ma nel limite di 8.060,00 euro per ciascun lavoratore. L’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato non è efficace se il lavoratore, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, ha già avuto un contratto con la medesima azienda.

DISCIPLINA CONTRATTI A TERMINE

L’articolo 8 stabilisce la possibilità di rinnovare o prorogare un contratto a termine, senza causale, per un massimo di 12 mesi e comunque con scadenza al 31 dicembre 2020. La proroga è ammessa una sola volta, quindi si deve porre attenzione nel caso in cui la proroga fosse stata già concessa.

DISCIPLINA LICENZIAMENTI ECONOMICI

Sono liberi i licenziamenti disciplinari e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, con accordo sindacale conciliativo. Il licenziamento individuale economico ed i licenziamenti collettivi sono ammessi, invece, solo per le aziende che hanno integralmente fruito della CIG per il Covid – quindi 18 settimane complessive previste dall’articolo 1 del Decreto. In tutti gli altri casi i licenziamenti sono nulli, e le procedure di mobilità sono comunque sospese. Anche se il Decreto non porta una scadenza, si può ritenere che il termine sia il 15 ottobre in corrispondenza con lo stato di emergenza. Il testo resterà comunque in vigore fino alla conversione in legge, da operarsi entro 60 giorni.