Riprendiamo l'intervista di www.vigilanzaprivataonline.com a Lorenzo Manca, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Sicuritalia.
Lo stop alla reintroduzione del criterio del prezzo più basso ha riacceso il dibattito sulla distinzione tra appalti di lavori e appalti di servizi. A suo avviso possono essere equiparabili?
Assolutamente no. La necessità di semplificare la farraginosa macchina burocratica italiana per dare corso al PNNR in tempi ragionevoli ha fatto inizialmente perdere di vista al Governo che negli appalti di servizi, il cui peso nel nostro sistema economico è importante quanto quello di opere e di beni, semplificazione equivale a deregulation. Negli appalti di servizi occorrono tempi mediamente più lunghi per valutare la bontà di ciò che è stato erogato e quindi, ancor più che nell’acquisto di beni, si impone una valutazione preliminare sui requisiti dell’appaltatore e sulla qualità dell’offerta ancor più attenta. Ritornare alla regola del massimo ribasso nel settore dei servizi sarebbe stata una scelta esiziale: occorrono provvedimenti specifici per il terziario.
Che impatto avrebbe avuto il ritorno del massimo ribasso nel comparto della sicurezza privata?
Deflagrante. O meglio: se l’intero meccanismo funzionasse correttamente con controlli puntuali, tempi ragionevoli e sanzioni rapide per chi sbaglia, nella sicurezza privata potrebbe forse essere riconsiderabile anche la regola del massimo ribasso. Ma poiché il meccanismo è inceppato sin dalla sua genesi e chi opera fuori dal perimetro delle regole continua a fare danni anche per anni prima di essere sanzionato, un ritorno alla regola del massimo ribasso avrebbe effetti deleteri, soprattutto nelle aree più critiche del paese.
Il nostro settore ha però definito delle tabelle di congruità che quantificano il costo del lavoro: sarebbe quindi possibile restare nel quadro delle regole anche con offerte fortemente ribassate?
Le tabelle di congruità erano nate per porre nelle offerte al ribasso un limite a copertura almeno del costo del lavoro. Nel nostro ordinamento hanno anche permesso di superare il sistema delle cd “tariffe prefettizie”, anacronistiche rispetto all’evoluzione del mercato ed alla riforma imposta dall’Europa: anch’esse definivano un argine per garantire il rispetto degli adempimenti minimi e la copertura del costo del lavoro, in modo che la libera concorrenza potesse giocarsi su un terreno di qualità dei servizi offerti. La giurisprudenza ha però indebolito le tabelle di congruità, consentendo di dimostrare, nell’ambito della soggettività di ciascun offerente, situazioni e peculiarità virtuose. Ad oggi le tabelle non si possono quindi considerare come un riferimento imprescindibile.
La versione definitiva del DL Semplificazioni 2021 prevede un innalzamento del tetto del subappalto al 50% fino al 31 ottobre 2021, per poi prevedere la definitiva abolizione di ogni limite in materia. Cosa ne pensa?
La principale obiezione a questa modifica è che rimuovere il tetto al subappalto renderà più facili le infiltrazioni mafiose o il mancato rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Vero però che, per attenuare questi rischi, il DL Semplificazioni introduce dei vincoli alle responsabilità delle imprese vincitrici dell’appalto e di quelle sub-appaltatrici: nello specifico, le stazioni appaltanti avranno la facoltà di indicare le prestazioni che devono obbligatoriamente essere eseguite dall’impresa vincitrice. Inoltre, vengono previsti maggiori controlli sui luoghi di lavoro per garantire che le condizioni lavorative siano effettivamente tutelate. Infine, se i subappaltatori non sono iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia, le stazioni appaltanti devono mettere in atto un sistema di monitoraggio volto a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
In un settore come il nostro cosa potrebbe cambiare?
Allargare le briglie del subappalto è a mio avviso pericoloso, anche se nel nostro settore si utilizza solo per il comparto pubblico. Più la catena di erogazione del servizio è corta e meglio è per la qualità e l’economicità del servizio, nonché per il controllo della compliance. Nel comparto sicurezza, rimuovere il tetto al subappalto porterà ad un’ulteriore esasperazione della dinamica di competizione sui prezzi, già sufficientemente alta, e ad un minor controllo sulla “catena fiduciaria” degli appaltatori, aspetto assai rilevante viste le peculiarità dell’attività prestata. Nell’insieme quindi non vedo favorevolmente il provvedimento, a meno che non venga assistito da linee guida attuative che aiutino a correggere il tiro rispetto alle criticità evidenziate.
In un comparto, come la sicurezza, dominato dall’intermediazione dei network, cambierà qualcosa?
L’intermediazione ex articolo 115 del TULPS è utilizzata nel privato, dove il network offre al cliente una serie di servizi aggiuntivi e quella copertura totale del territorio che nessun operatore ad oggi potrebbe vantare (o che non sarebbe in ogni caso sostenibile per l’azienda e/o per il singolo cliente) e che viene richiesta per soddisfare i grandi committenti con problematiche più complesse e territorialità articolata. Il network opera con partner fiduciari per area e garantisce al cliente pianificazione, controllo, gestione e coordinamento. Non è ammesso il subappalto di subappalto quindi il DL Semplificazioni non dovrebbe intervenire su questi aspetti.