Com'è noto, con la legge n. 126/2021 è stato convertito il decreto n. 105 del 23.7.2021 e sono state previste dal 15 ottobre p.v. una serie di nuove regole con riguardo al cd green pass: qui di seguito le più importanti novità per il comparto.
OBBLIGO GREEN PASS
Il Green Pass dal 15 ottobre sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. I dipendenti che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non è prevista nessuna conseguenza disciplinare per il lavoratore, al quale dovrà essere assicurato il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa opera dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde. E' possibile utilizzare sostituti per il periodo di sospensione del dipendente senza certificazione ma per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
CONTROLLI
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass ed entro il 15 ottobre dovranno essere definite le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche, anche a campione, e dovranno essere individuati i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro. Al riguardo potrebbe essere opportuno individuare un responsabile del controllo della validità del green pass all’accesso al luogo di lavoro ed altro soggetto (dell’ufficio del personale) incaricato di comunicare la sospensione dal lavoro e/o le contestazioni anche disciplinari delle violazioni in materia di green pass. Per le G.P.G e gli altri operatori il controllo è demandato sia all’azienda da cui dipendono, se il servizio inizia presso la sede di quest’ultima, sia all’azienda cliente.
SANZIONI
Lavoratori - Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.
Datori di lavoro - Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro
VALIDITA' del GREEN PASS
Un anno dall’ultima somministrazione per coloro che abbiano concluso il percorso vaccinale; un anno per i guariti dal Covid dopo la somministrazione della prima dose (non più dopo 15 gg la somministrazione); 48 ore dal prelievo dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo anche salivare. Valido già dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino.
PROROGHE DI TERMINI
E' consentito fino alla fine dello stato di emergenza lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Fino al 31 dicembre 2021 è posticipato il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. deve essere convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. È inoltre consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Per le s.r.l. è altresì consentita l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Di particolare interesse per i datori di lavoro è la proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 della disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (articolo 83 del D.L. 34 del 2020). I datori di lavoro che non hanno obbligo di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, possono chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. È fissato in 50,85 euro l'importo unitario della tariffa per l’effettuazione delle suddette prestazioni di sorveglianza sanitaria.