Il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva UE 1023/2019/UE (c.d. direttiva Insolvency), entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022, e la legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2022, n.73 (cd “Semplificazioni fiscali”), pubblicata in GU 19 agosto 2022 ed entrata in vigore il giorno successivo, hanno modificato e integrato il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII). In allegato una nota tecnica di ConfCommercio, cui UNIV aderisce per il tramite dell'ombrello confederale ConFederSicurezza.
Sempre con riferimento alle imprese in crisi, l’INPS, con Circolare n. 99 del 7 settembre 2022, ha fornito indicazioni riguardanti l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 119, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio), per le imprese che assumono lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Si ricorda che la norma prevede l’esonero contributivo al 100%, per un periodo massimo di 36mesi, nel limite massimo di importo pari a euro 6.000 euro annui, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
Queste le principali novità:
1. sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore
2. la norma si applica alle seguenti casistiche:
L’esonero si applica, oltreché per le nuove assunzioni, anche nelle ipotesi di trasferimento di rami d’azienda. Non rientrano tra le tipologie incentivate le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Rientrano, invece, nell’ambito di applicazione le assunzioni a scopo di somministrazione, ancorché sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato, e il vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
3. l’incentivo è valido per le sole assunzioni, trasformazioni a tempo indeterminato e trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
4. quanto alla soglia massima di esonero, di 6.000 euro annui, l’Istituto calcola l’importo dell’esonero su base mensile massimo pari a 500 euro, e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima giornaliera è pari a 16,12 euro. Da evidenziare, inoltre, che, nonostante la norma operi un rinvio all’art. 1, comma 10 della legge n. 178/2020, l’Istituto ha precisato che, per questo incentivo, al datore di lavoro non si applica il divieto di licenziamenti di cui all’art. 1, comma 12 della medesima legge.
5. l’Istituto rende noto che autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande. Si ricorda che il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2022, euro 5 milioni per l’anno 2023, euro 5 milioni per l’anno 2024 e euro 2,5 milioni per l’anno 2025.
Ogni approfondimento è disponibile in allegato.
Circolare INPS n.99 del 07-09-2022
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dl 17 giugno 2022, n. 83