Con una nota congiunta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, si chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 3 DL 9 agosto 2022, n. 115 (sospensione delle clausole che consentano modifiche unilaterali del prezzo dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas fino al 30/04/2023). Per l'art. 3 sono inefficaci i preavvisi comunicati prima dell'entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si fossero già perfezionate.
AGCM e ARERA, nella nota che alleghiamo e consigliamo di leggere con attenzione, sintetizzano gli strumenti disponibili per evitare condotte commerciali scorrette da parte dei fornitori di energia. La nota si concentra in particolare sulle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, sulle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, le offerte Placet, i casi di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi e l'esercizio del diritto di recesso dal contratto.