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07 novembre 2022


Reintegro GPG non vaccinate in ambienti sanitari

Il 31.10.2022 è entrato in vigore il D.L. n.162/2022, che anticipa dal 31 dicembre al 1 novembre 2022 lo stop all’obbligo di vaccinazione antiCovid, e di conseguenza la sospensione dal lavoro, per:

1) esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario (art.1, c.2 L. n. 43/2006);


2) soggetti, anche esterni (come le guardie giurate), che svolgono attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti - e, comunque, in tutte le strutture residenziali e in quelle socio-assistenziali di cui all'art. 44 del D.P.C.M. 12.1.2017 e all’ordinanza del Ministro della salute 8.5.2021 - incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che ospitano persone fragili;


3) personale (come quello di vigilanza privata) che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, nelle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed, infine, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.