Riprendiamo l'intervista di www.vigilanzaprivataonline.com all'Avv. Ezio Moro sulle tre recentissime sentenze del Tribunale di Milano (n.1924 pubbl. il 01/062023, est. Gigli; n. 1954 pubbl. il 01/06/2023, est. Moglia; n.1495/23 pubbl. il 05/06/2023, est. Porcelli) che considerano costituzionalmente adeguato il salario del livello D dei servizi fiduciari previsto dal CCNL di settore prima del rinnovo.
Avv. Moro, proprio durante la sigla del rinnovo di CCNL di settore e dopo moltissime sentenze di segno opposto, ecco che il Tribunale di Milano stabilisce che la retribuzione prevista dalla sezione servizi fiduciari (livello D del vecchio contratto) sia da ritenersi costituzionalmente adeguata. Con quale motivazione?
Si tratta di motivazioni particolarmente articolate, ma, in sintesi, sono concordi nel ribadire il principio consolidato per cui i trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative dello specifico settore di riferimento, sono da considerarsi, salvo rigorosa prova contraria, costituzionalmente adeguati e proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Eppure basta un semplice click sul sito dell'ISTAT per vedere che quella retribuzione era da considerarsi sotto la soglia di povertà, dunque per definizione contraria all'art 36 della Costituzione. I giudici stanno asserendo che qualunque cosa siglino le OOSS maggiormente rappresentative deve essere preso per buono?
La questione mi pare mal posta. Nel nostro ordinamento non esiste un salario minimo legale e la determinazione delle retribuzioni è sempre stata affidata alla contrattazione collettiva; le parti sociali hanno quindi il compito e la responsabilità di definire livelli retributivi congrui per ogni singolo settore merceologico. L’eventuale intervento del giudice sugli equilibri raggiunti tra le parti sociali deve quindi essere valutato con la massima prudenza. Aggiungo ancora che gli indici Istat sono indici di mera natura statistica estremamente variabili in ragione di una serie di fattori estranei alle dinamiche strettamente retributive, quali la composizione del nucleo familiare ed il Comune di residenza. In ogni caso, ai fini della valutazione della sufficienza della retribuzione, occorre tenere in considerazione non solo i minimi tabellari, ma l’intera retribuzione di fatto percepita dai lavoratori, applicando, peraltro, le effettive ritenute fiscali e contributive.
Un suo commento sul rinnovo contrattuale: può ritenersi a suo avviso soddisfacente?
Per quanto riguarda gli aumenti di paga, penso che sia stato raggiunto un difficile punto di equilibrio tra le legittime istanze dei lavoratori e la necessaria sostenibilità dell’aumento dei costi a carico delle aziende.
Ritengo però che la cosa più importante consista nella ritrovata unità sindacale, che indubitabilmente rende il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza il contratto leader del settore. D’altronde è stata la concorrenza, reale o anche solo potenziale, tra contratti collettivi ad avere innescato negli anni spirali ribassiste nelle dinamiche retributive e ad avere reso così complesso anche l’attuale rinnovo contrattuale, soprattutto per quanto riguarda la sezione dei servizi disarmati.