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25 luglio 2023


La Circolare tecnica di Accredia n. 31/2023 dell’11 Luglio scorso potrebbe generare ulteriori incertezze

UNIV, parte del circuito ConFederSicurezza, segnala che la Circolare tecnica di Accredia n. 31/2023 dell'11 Luglio scorso, nel chiarire alcuni aspetti problematici nelle verifiche finalizzate alla certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, potrebbe generare  ulteriori incertezze. Per questo ConFederSicurezza ha scritto una nota al Prefetto Mannella, richiedendo una precisazione su due punti.

Per chiarire la questione, riprendiamo anzitutto la circolare di Accredia, che consta di 4 punti.


1. Estensione di servizi o di ambiti territoriali da parte di Istituto di Vigilanza già autorizzato ai sensi dell’art. 134 del TULPS ed in possesso di certificazione in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ed iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno.


Nel recepire gli indirizzi forniti con la Circolare del Ministero dell’Interno, l’iter di estensione del certificato deve modificarsi come segue:


a. qualora l’Istituto di Vigilanza manifesti l’intendimento di presentare alla Prefettura di competenza la notifica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, c.d. SCIA) di estensioni di servizi o di ambiti territoriali, l’OdCI – previo l’ottenimento dell’incarico dal cliente per l’estensione dimensionato in accordo al par. 5 dell’Allegato A del D.C.P. del 24.2.2014 - eseguirà l’audit di estensione;


b. ai fini della valutazione l’OdCI dovrà tener conto di tutti gli elementi necessari per poter esprimere un giudizio di conformità, ovvero: adeguamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo (P.O.T.O.) e del Regolamento di servizio, sussistenza di idonei mezzi e risorse, sussistenza di qualsiasi altra evidenza oggettiva utile a dimostrare la conformità dell’IdV in relazione all’estensione (es.: polizze assicurative e/o fidejussorie, verbali di intervento dell’Ispettorato territoriale del MIMIT - ex MiSE - competenze del Security Manager, conformità impianti, DT/GPG per servizi regolati da leggi speciali, etc.);


c. a esito positivo della valutazione (assenza di non conformità), l’OdCI rilascia il rapporto di audit all’IdV con riserva di procedere alla delibera e rilascio del certificato solo dopo aver ricevuto formale evidenza, da parte dell’IdV, dell’avvenuta notifica (SCIA) alla Prefettura di competenza, corredata di tutti gli allegati riportati nella citata circolare del Ministero dell’Interno del 4.4.2023 e del rapporto di audit rilasciato dall’OdCI a seguito di preliminare audit di estensione;

d. al ricevimento dell’evidenza della suddetta notifica (SCIA) presso la Prefettura competente, l’OdCI delibera e rilascia il certificato aggiornato inoltrandone copia all’IdV e alle Autorità competenti nei tempi e modalità già sancite dal D.C.P . del 24.2.2015 e ulteriori pertinenti circolari Accredia.


In ogni caso, qualora l’IDV richieda l’intervento dell’OdCI ai fini dell’aggiornamento del proprio certificato ai servizi o agli ambiti territoriali estesi, dopo aver già presentato alla Prefettura di competenza la SCIA, l’Organismo di certificazione deve attivarsi per lo svolgimento dell’audit di estensione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i tempi consentiti richiamati nella circolare del Ministero dell’Interno del 4.4.202 3.


2. Certificato dei carichi pendenti risultanti dall’anagrafe Tributaria
 

In merito il Ministero ha confermato che gli Organismi di certificazione, in occasione degli audit (di certificazione e rinnovo), dovranno richiedere esclusivamente il certificato dei carichi pendenti risultanti dall’Anagrafe tributaria. Nel caso il citato documento riporti la presenza di debiti non definitivamente accertati, l’OdCI deve, ora, limitarsi a darne comunicazione alla Prefettura per le relative iniziative di competenza, allegando il certificato acquisito. Nel caso il documento riporti debiti definitivamente accertati, l’OdCI dovrà svolgere le seguenti valutazioni emettendo i rilievi in conseguenza dell’esito degli stessi così come di seguito indicato:


a. non conformità - qualora i debiti non siano già oggetto di saldo, ovvero di un piano di rateizzazione approvato dall’Agenzia delle Entrate o in assenza della sussistenza di idonee referenze bancarie o assicurative per far fronte alla situazione debitoria riportata nel certificato in argomento;


b. non conformità minore - qualora i debiti in stato di definitivamente accertati siano già oggetto di un piano di rateizzazione approvato dall’Agenzia delle Entrate e sussistano evidenze di rientro (pagamento ratei);


c. in entrambi i casi, in sede di comunicazione obbligatoria, l’OdCI dovrà anche trasmettere il certificato acquisito alla Prefettura e al Ministero dell’Interno per le relative eventuali iniziative di competenza. È ammissibile, nell’ipotesi richiamata nella lettera b), la reiterazione del rilievo solo per monitorare lo stato di avanzamento del piano di rientro sino all’estinzione del debito.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti nei tempi e modalità già

sanciti dal DM 115/2014 e dal D.C.P. Del 24.2.2015. Le FAQ nr. 24 e nr. 3, rispettivamente del 16/2 e 9/11/2016, restano in vigore per i residuali aspetti qui non trattati.

 

3. Direttore Tecnico per i Servizi di sicurezza sussidiaria


Si conferma l’obbligo di iscrizione in licenza ex art. 134 TULPS per il Direttore Tecnico dei Servizi di sicurezza sussidiaria, ai sensi degli artt. 257 e 257 -ter del Regolamento di esecuzione al TULPS. Tale professionista deve essere in pianta organica dell’IdV, oppure un collaboratore esterno debitamente contrattualizzato. Nella seconda ipotesi è in ogni caso responsabilità dell’OdCI accertare la sussistenza di elementi minimi atti a garantire l’assolvimento, da parte del professionista, dei compiti sanciti dall’art. 4 p.to 2 al DM 154/2009. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di cui al DM in argomento e dal D.C.P. del 26.2.2015.


4. ARC Categoria I ex EN 505018 per Istituti di Vigilanza Privata operanti in Ambito Territoriale 4 e 5

In merito al requisito 6.1.1 sancito dalla EN 50518, preso atto del reiterarsi di casi in cui l’IdV operante in Ambito Territoriale esteso - ove vige obbligo di certificazione della Centrale operativa - non fornisca evidenza che tutti i segnali d’allarme vengano trasmessi ad un altro ARC di Cat.I, l’OdCI deve accertare:


a. la disponibilità da parte dell’IdV di un altro ARC di Cat. I o in alternativa la sussistenza di apposito contratto/accordo di collaborazione con altro IdV già dotato di ARC di Cat. I certificato. Resta fermo l’obbligo delle parti (IdV st ipulanti) di operare esclusivamente in ambiti territoriali autorizzati.


b. che il concorso e le modalità di trattamento dei segnali da parte dello ARC di Cat. I di altro IDV siano opportunamente disciplinate nel Regolamento di Servizio approvato dal Questore della sede operativa principale.


Ferme restando tutte le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, non sussiste la necessità di richiesta di autorizzazione alla Prefettura di competenza per l’impiego di tecnologie di centrale operative di altro IdV (All. D, p.to 2d del DM 269/2010 e s.m.i.). L’OdCI è tenuto a riportare opportune evidenze a supporto di quanto sopra descritto in Tab. 2 bis rev. 1 rispettivamente nei punti: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.9.
 

I dubbi di ConFederSicurezza
Questa circolare, come anticipato, ha suscitato alcune perplessità da parte di ConFederSicurezza, subito segnalate al Prefetto Mannella:

1) l'audit ulteriore a quelli previsti dal DM 115/2014, di fatto previsto da Accredia, da svolgersi "qualora l'istituto di vigilanza manifesti l'intendimento di presentare alla Prefettura di competenza la notifica" di estensione della licenza già assentita (punto 1 della circolare Accredia);

2) l'obbligo di iscrizione del direttore tecnico per i servizi di sicurezza sussidiaria nella licenza ex art. 134 del TULPS (punto 3 della circolare).


ConFederSicurezza ha richiesto un intervento chiarificatore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, onde evitare che interpretazioni non corrette possano appesantire le procedure di certificazione che, invece, negli intenti del legislatore, devono rappresentare un momento di semplificazione per le aziende e per le prefetture.

Clicca per scaricare:

Circolare tecnica Accredia DC_31-2023

Nota ConFedersicurezza sulla Circolare Tecnica Accredia 31/23