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18 marzo 2024


Il subappaltatore deve usare lo stesso CCNL dell’attività principale anche se diversa

Il subappaltatore deve usare lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL dell’attività oggetto di appalto anche se l’attività subappaltata è diversa. Lo dice il nuovo comma 1-bis inserito nell’art. 29 del Dlgs 276/2003 a opera del Dl 19/2024. Chiara la ragione per cui è stato scritto: evitare speculazioni retributive a discapito della sicurezza dei lavoratori. Meno chiara la costruzione della frase, che rischia di creare effetti collaterali non sostenibili per le imprese.

 

Leggiamo il nuovo comma:
1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Esaminando il nuovo comma, per il settore privato vengono stabilite tre regole:

1) al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto devono essere garantite retribuzioni adeguate (benissimo);

2) le adeguate retribuzioni sono rappresentate dal trattamento economico non inferiore a un CCNL di riferimento (più che giusto);

3) il CCNL di riferimento è quello strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Quest'ultima regola pone dei dubbi applicativi: se le retribuzioni adeguate sono quelle riferite al CCNL più applicato nell’attività oggetto di appalto, ma non anche del subappalto, le imprese potrebbero trovarsi in condizione di non poter sostenere i salari.
E se questo vale per il settore privato, con il pubblico non va meglio.

Forse sarebbe utile avviare una discussione sull'argomento.