E' stato l'unico emendamento al DL 01/10/2024 n. 137 (norme per il contrasto alla violenza diretta al personale sanitario) ad essere approvato: parliamo dell'emendamento presentato dal Sen. Gasparri dedicato agli operatori della sicurezza privata. L'emendamento equipara la tutela giuridica (prevista all'art. 583 quater codice penale) degli operatori di sicurezza in servizio presso i presidi sanitari a quella del personale sanitario, prevedendo dunque un'aggravante di reato anche in caso di aggressioni al personale di sicurezza.
“Si tratta di un passo avanti significativo per la sicurezza dei lavoratori del nostro settore, spesso vittime di attacchi violenti soprattutto – ma purtroppo non solo – in ambito sanitario. Un percorso che UNIV propugna da sempre, assieme alle altre Associazioni di categoria. Ringraziamo il Sen. Gasparri per l'attenzione e la sensibilità dimostrata verso le tematiche del nostro settore” - dichiara Anna Maria Domenici, Presidente di UNIV.
Questo il testo dell'emendamento
Art. 583-quater del Codice Penale
(Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali)
Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni, le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni (e servizi di sicurezza complementare espletati in conformità alla legislazione vigente), nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene al comma primo.