Il “decreto cura Italia”, licenziato il 16 Marzo 2020 ma a tutt'oggi non consultabile nella stesura definitiva, contiene le misure economiche messe in campo per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie. Per il comparto della sicurezza e vigilanza privata, UNIV - Unione Nazionale Imprese di Vigilanza Privata, segnala la possibilità per le imprese di accedere alla Cassa integrazione in deroga, oltre a diverse misure di impatto fiscale e finanziario.
Luigi Gabriele, Presidente di UNIV e di Federsicurezza, Federazione del Settore della Vigilanza e Sicurezza Privata aderente a Confcommercio, commenta: “Apprezziamo ovviamente lo sforzo del Governo, augurandoci che nella maggioranza dei casi non si debba dover ricorrere alla Cig in deroga. Tuttavia, se la situazione dovesse protrarsi ancora a lungo, queste misure potrebbero purtroppo risultare un pannicello caldo per le imprese. Un’osservazione, poi, più che sul merito, sul metodo fin troppo latino: la proliferazione incontrollata – anche in ambienti altamente istituzionali – di una varietà di bozze del decreto, anche molto distanti fra loro, sta generando un’enorme confusione in un paese di per sè sgomento e smarrito. Meno frenesia comunicativa uguale meno incertezza, della quale davvero non abbiamo bisogno… “.
Il decreto si muove su cinque assi: 3 miliardi e mezzo per il sistema sanitario, 10 per il sostegno all’occupazione e ai lavoratori, e poi una forte iniezione di liquidità nel sistema del credito che potrà mobilitare 340 miliardi di finanziamenti all’economia reale, e ancora sospensione e slittamento dei tributi e norme di sostegno a settori specifici. Si tratta di un lavoro monumentale e di cui ad oggi circolano soltanto bozze non firmate.
In estrema sintesi, a quanto è dato sapere, il “Decreto Cura Italia”: destina risorse alla Sanità ed alla Protezione Civile, estende le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutti i settori, definisce norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (pubblici, privati e autonomi di tutti i settori), istituisce un fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati e misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, misure di sostegno finanziario alle imprese e iniziative specifiche per le PMI, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Per il comparto della sicurezza e vigilanza privata, segnaliamo la possibilità per le imprese di accedere alla Cassa integrazione in deroga (attualmente art. 21).
In forza di tale articolo, le Regioni e le Province autonome potranno riconoscere, previo accordo (raggiungibile anche per via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e in ogni caso per non più di 9 settimane. Il trattamento verrà riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’intero anno 2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per i dipendenti già in forza a tale data. I trattamenti verranno concessi con decreto delle regioni e delle province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione unitamente alla lista dei beneficiari. Le domande presentate alla regione e alle province autonome verranno istruite in ordine cronologico. L’INPS provvederà sempre al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Di seguito il testo ad oggi dell’articolo richiamato ed una selezione di misure di interesse per il comparto, commentate dall’ufficio Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali di Confcommercio.
Articolo 21 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga”
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, primo periodo. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Articolo 42 – “Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari”
1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
Articolo 48 – “Fondo centrale di garanzia PMI”
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto:
– garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale concessa a titolo gratuito
– importo massimo per ciascuna impresa: 5 milioni di euro
– ammesse anche operazioni di rinegoziazione del debito purché con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo
– possibilità di assicurare l’apporto di amministrazioni e sezioni speciali fino al 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione
– estensione garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione del pagamento di rate di ammortamento o della quota capitale
– per operazioni fino a 100.000 euro, la probabilità di inadempimento dell’impresa è determinata in base a Reg. (UE) 651/2014
– riduzione casi in cui è dovuta commissione per mancato perfezionamento operazioni finanziarie- elevazione tranche junior coperta dal Fondo per finanziamenti dedicati ad imprese colpite da conseguenze Covid-19;
– proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi
– ampliamento garanzie su portafogli di minibond
Articolo 54 – “Misure di sostegno finanziario alle imprese”
Trasformazione in crediti di imposta di DTA riferite a perdite non ancora commutate fiscalmente per cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria. Sono escluse le imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà.
Articolo 55 – “Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”
Per microimprese e PMI:
– impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020
– proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali;
– sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing, senza nuovi o maggiori oneri; possibilità di sospendere solo rimborso del capitale;
– applicabilità alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate alla data di pubblicazione del dl;
– estensione della garanzia del Fondo PMI fino al33% per le operazioni sopra descritte
Articolo 56 – “Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia”
Garanzia dello Stato per finanziamenti di imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CdP spa senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale
Articolo 57 – “Rimessione in termini per i versamenti”
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.
Articolo 58 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Articolo 59 – Sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Applicazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato
Articolo 60 – “Premio ai lavoratori dipendenti”
Corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro.
Articolo 61 – “Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro”
Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro
Articolo 63 – “Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 64 – “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”