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18 marzo 2020


In GU il Decreto Cura Italia: le misure per la vigilanza privata

E’ pubblicato in GU il Decreto “Cura Italia” (in allegato). Nel consigliarne la lettura integrale per le numerose misure di sostegno messe in campo per le imprese, si conferma per il comparto sicurezza e vigilanza privata la possibilità di accedere alla Cassa integrazione in deroga, previo accordo con le rappresentanze sindacali. Per sveltire e agevolare le pratiche, visto che il fattore tempo è essenziale per evitare che le risorse si esauriscano, Federsicurezza (Federazione del Settore della Vigilanza e Sicurezza Privata aderente a Confcommercio), tramite le associate UNIV (Unione Nazionale Imprese di Vigilanza Privata) e PIUSERVIZI (Associazione Nazionale imprese e servizi Integrati), ha istituito un canale preferenziale per raccogliere le liste delle istanze dagli associati, veicolarle ai sindacati e instradare le procedure di sostegno con flussi meno frammentati che potrebbero contrarre i tempi di intervento. Si segnala poi, in merito al rilascio e al rinnovo di licenze per gli Istituti di Vigilanza e decreti per le guardie giurate, che il decreto proroga al 15 giugno 2020 la validità di tutti in titoli  in scadenza tra il 31/01 e il 15/04. Per il computo dei termini dei procedimenti pendenti o iniziati dopo il 23/02, non si considera il periodo tra tale data e il 15/04. Si evidenzia infine lo stanziamento di 50 milioni di euro per permettere alle imprese di acquistare mascherine e DPI atti a contenere il contagio. Di seguito alcuni approfondimenti su queste disposizioni ed una carrellata sulle altre misure di sostegno

CIG in deroga

Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.

Art. 22
(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.


2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.


3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5.Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6.Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7.Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Proroga delle licenze e autorizzazioni

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Sostegni alle imprese

- 50 milioni per l’acquisto di mascherine protettive;

- Nuove funzioni e 1,2 mld per il fondo di garanzia PMI, deroghe estese al territorio nazionale;

- Moratoria sul credito per microimprese e PMI. Linee di credito non revocabili fino al 30 settembre;

- Crediti deteriorati possono trasformarsi in credito d’imposta (max al 20%);

- CdP in campo per agevolare i finanziamenti delle banche con concessione. Copertura fino 80% delle esposizioni;

- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro del 50% per spese fino ai € 20mila;

Misure fiscali

- Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la sospensione dell’IVA in scadenza a marzo;

- Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio: potranno essere effettuati entro il 30 giugno. Sospensione dei versamenti del mese di marzo (da effettuare entro il 31 maggio) per i soggetti a partita IVA con ricavi entro € 2 mln;

- Erogazioni liberali – per le donazioni in denaro da parte di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di € 30mila;

- Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;

- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 maggio;

 

Scarica DECRETO LEGGE 17 marzo-2020 n. 18

Scarica DECRETO LEGGE 17 marzo-2020 n. 18 allegato e tabelle


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